Prima di leggere l’articolo, se ancora non l’avete fatto, vi prego di leggere il seguente post che spiega come e’ stata strutturata nell’insieme, l’analisi della sentenza:
per leggere l’articolo clicca qui–> LA CONDANNA IN APPELLO DI ANTONIO LOGLI: UNA PREMESSA METODOLOGICA ALLA LETTURA.
Una volta analizzati gli elementi indiziari, le testimonianze e vagliati gli argomenti sollevati dalla difesa di Antonio Logli, i giudici del processo di appello traggono le loro conclusioni sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità dell’imputato:
La ricostruzione del fatto storico.
Analizzati singolarmente gli elementi indiziari, e valutatane la resistenza alle obiezioni difensive, ne va ora posta la valutazione globale quale risultante dell’inferenza probatoria propria di ciascuno. Sotto questo profilo si deve registrare la complementarietà degli elementi disponibili atti a comporre un quadro d’insieme della responsabilità per il delitto fondato sulla chiara decifrabilità del movente. In base a quanto anzi detto si possono considerare provati con grado di certezza i seguenti fatti:
-la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale, a causa della protratta relazione del marito con una giovane dipendente dell’autoscuola, di cui la vittima aveva ormai per certo cognizione, ignorando tuttavia tino ad allora la vera identità dell’amante, solo sospettata. Gli interessi economici dei due coniugi erano strettamente intrecciati e non facilmente districabili vista la partecipazione in forma societaria all’attività di famiglia alla cui conduzione la Ragusa era principalmente dedita; anche la casa di abitazione era di proprietà dei suoceri e la famiglia viveva in stretta prossimità con i genitori ed il fratello del Logli con i quali la donna non aveva mai legato. Mentre la vittima ( come da numerose testimonianze escusse ) aveva anche preso in considerazione l’ipotesi della separazione, la stessa era avversata dal Logli che ne temeva i contraccolpi economici nonostante fosse pressato anche dall’amante a prendere posizione ( separazione temporanea tra i due nel mese di dicembre);
-pochi giorni prima della scomparsa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, cioè il martedì precedente, avviene un accadimento ” La tragedia della caduta dalla scala”, che viene per certo interpretato dalla donna come la riprova degli intenti aggressivi e omicidiari coltivati dal marito nei suoi confronti: nel giro di soli tre giorni, ne parla con più persone anche, estranee come il medico, e attribuisce tanta importanza all’evento da richiedere alla teste C. un apposito colloquio di persona fissato per il martedì successivo.
– La notte della scomparsa la donna è in tenuta da notte, intenta a sbrigare incombenze ordinarie, pronta ad andare a letto ( v. testimonianza anche della figlia), il Logli è invece in soffitta a parlare con l’amante impegnato in tre successive conversazioni telefoniche l’ultima delle quali iniziata alle ore 00, 17, si interrompe in pochi secondi. Il Logli quindi non è a letto come da lui falsamente dichiarato, è sveglio, ha contezza di dove sia la moglie e assiste anche alla sua fuga ( il secondo degli indizi primari), avvenuta in prossimità di questo orario: da tali fatti si evince con chiarezza che la donna si è allontanata in tenuta da notte sotto l’influsso di un’enorme emozione e paura che non può che essere dipesa dalla scoperta definiva dell’identità dell’amante con la qual il marito ( v. tabulali telefonici) si intratteneva.
Ad avviso di questa Corte la Ragusa, resa più sospettosa e guardinga dagli eventi dei giorni precedenti aveva cercato di comprendere, forse spiando, come aveva fatto già nella precedente occasione, con chi il marito si intrattenesse, finendo viceversa con l’essere essa stessa scoperta.
In altri termini la Ragusa, allarmata, in stato di allerta ma ansiosa di raggiungere la verità fino ad allora sfuggita, deve essersi posta in stato di vigilanza, spiando le mosse del marito e cercando di carpirne i dialoghi, fino ad essere essa stessa scoperta: una reciproca sorpresa in flagranza con un istantaneo e terribile faccia a faccia tra i coniugi, rivelatore della scoperta della reciproca raggiunta, consapevolezza.
La sorpresa e il terrore alimentati dalla recente esperienza, vissuta dalla donna come un tentativo di omicidio, non hanno consentito ad avviso di questa Corte che si sviluppasse tra i due alcuna discussione: non vi è stato alcun alterco, alcun litigio, alcun clamore, tento è vero che neppure i figli sono stati svegliati o hanno percepito alcunché.
La Ragusa, in preda al panico percependo il grave pericolo per la propria incolumità è semplicemente e istintivamente scappata, così come si trovava, senza mettere niente altro addosso, senza portare niente con sé, e proprio attraverso i campi ( come indicato dalle tracce fiutale dai cani) per sottrarsi alla vista e al prevedibile inseguimento del marito di cui aveva paura. Una fuga per la strada pubblica non sarebbe stata funzionale a detto scopo, poiché sarebbe stata visibile e raggiungibile e quanto al chiamare i suoceri, si trattava di persone che la donna sentiva distanti, fredde e non tutelanti.
-In concomitanza con tale sequenza temporale si colloca la formidabile deposizione ciel G. , che inizialmente e consequenzialmente vede il Logli in posizione statica di attesa, circa nel luogo dal quale secondo la direzione intrapresa dalla fuggitiva ( cani molecolari, e il secondo degli indizi primari”), la donna avrebbe dovuto prima o poi sbucare dal campo.
Questa prima scena così come descritta dai testi G. e G.A., assume il valore di conferma e di decisivo significato indiziario: i testi descrivono una situazione insignificante e di per sé non allarmante, anzi neutra, ma probatoriamente preziosa, perché strettamente complementare e reattiva per tempistica e luogo ad eventi che si erano poco prima consumati tra altre persone, in altra sede e per ragioni a loro estranee.
Il Logli ( v. il primo degli indizi primari) ha consapevolezza di essere stato notato dal teste, che aveva un’auto vistosa a lui nota, per tale motivo rientra e cambia auto, che verrà notata dalla L. posteggiala davanti a casa, ( si noti che il G. rende dichiarazioni in ordine al diverso modello di auto molto prima della L. ) in orario che, per quanto sopra detto trattando specificamente di tale indizio, non è affatto incompatibile con la deposizione G., considerando la stretta prossimità dell’abitazione e il fatto che l’avvistamento successivo del G. è da collocarsi a circa venti minuti o mezz’ora dopo.
Anche la scena descritta in questa occasione dal G. è compiuta, coerente e scevra da suggestioni calunniatorie: il teste afferma di aver percepito un litigio tra un uomo e una donna che stavolta non riconosce, afferma che la donna, pareva venire dai campi perché si trovava dal lato del veicolo prossimo alla campagna, non descrive nemmeno l’abbigliamento della donna, ma solo l’auto e il gesto di coazione dell’uomo a farvela entrare con forza, vincendone la resistenza.
Il teste non descrive l’omicidio, ma un semplice litigio, e tuttavia per quanto anzidetto circa l’insostenibilità dell’ allontanamento volontario e la certezza della morte della Ragusa per causa violenta in prossimità della scomparsa, la sua deposizione è decisiva.
Il Logli, marito che aveva accertato interesse alla soppressione della moglie, è certamente l’ultimo ad averla vista viva e ad averla portata coattivamente via con sé. Dopo averne denunciato la scomparsa adducendo circostanze false notizie, e soprattutto cercando di sviare le prove del possibile movente dell’omicidio, una volta raggiunto dall’accusa di omicidio si è astenuto da qualunque spiegazione. Pur tuttavia l’oggettiva contraddittorietà della sua condotta ed i contrasti con i risultati probatori sono profondi e non sanabili e rappresentano gravi elementi indiziari a suo carico da raccordare con quelli che conducono alla conclusione che la scomparsa della Ragusa è dovuta a causa violenta e prossima al suo allontanamento.
Il fatto che l’imputato eserciti il diritto al silenzio, certifica semplicemente la sua rinuncia a fornire la sua versione, ma non incide sulla assoluta assenza di alternative letture della vicenda, alla luce dell’ analisi ragionata dell’intero compendio probatorio, che non sono in alcun modo ragionevolmente praticabili se non ricorrendo ad ipotesi del tutto fantasiose, astratte, congetturali e come tali inservibili.
D’altra parte, al di la del reticente atteggiamento difensivo personale, anche la difesa tecnica si è semplicemente affidata alla parcellizzazione delle censure, coltivando pedisseque osservazioni afferenti ai singoli indizi ma rinunciando a proporne la ricomposizione nell’ambito di una globale ricostruzione alternativa.
Certo il mancato ritrovamento del corpo è greve esso pure di significati: impedisce di verificare con quale mezzo sia stato cagionato l’evento morte ma non esclude certo che l’omicidio si sia realizzato ed ad opera dell’imputato, ed anzi rafforza per quanto possibile il quadro indiziario: ed è fin troppo logico affermare che se la morte fosse dipesa da semplice incidente o cause naturali il primo ad avere interesse a far trovare il corpo sarebbe stato lo stesso imputato.
Il delitto non era certo stato programmato per quella data e in quella occasione, come attestano le circostanze accertale e finanche la mancanza da parte del Logli della possibilità di approntare e addurre più adeguate e logiche circostanze della scomparsa della moglie e di costruire un albi più solido a suo favore, ma tuttavia proprio dal mancato ritrovamento del corpo si deve escludere che si sia trattalo di dolo d’impeto.
In qualunque modo ne abbia cagionato la morte, il mancato rinvenimento del corpo nonostante le già illustrate massicce ricerche, e a prescindere dalla circostanza tecnica che non sia stata contestata la premeditazione, indica chiaramente che l’imputato si fosse comunque già prefigurata nei dettagli l’evenienza della soppressione della moglie, significativamente e a ragion veduta temuta dalla povera Ragusa, ponendosi e con un certo anticipo il problema di disfarsi del cadavere, in modo senza dubbio efficiente alla luce degli eventi.
La notte dei fatti invece la situazione è precipitata, con la scoperta da parte della Ragusa, sorpresa a sua volta dal marito e la immediata resa dei conti culminata nel terrore e nella fuga della donna raggiunta e coattivamente trattenuta, e nella sua soppressione.
Insomma la mancata scoperta del corpo e delle modalità esecutive dell’omicidio qualificano in modo vieppiù negativo la personalità dell’autore e la sua capacità criminosa, la freddezza nell’ideazione, la precisione nell’esecuzione, e infine l’efficacia nella soppressione del corpo.
Tutto ciò impedisce che si possano applicare attenuanti di sorta che si tradurrebbero in immotivati e immotivati sconti di pena.
In definitiva la sentenza di primo grado va integralmente confermata, anche in punto di pena, a ritenersi congrua rispetto al fatto (…).
Queste dunque le conclusioni della corte, che ha confermato la condanna a 20 anni di primo grado per Antonio Logli, confermando anche le stesse misure cautelari della prima sentenza.
E’ bene ribadire ancora una volta che non si tratta di una sentenza definitiva, e che la difesa di Logli guarda già alla Cassazione per ottenere l’annullamento del giudizio di secondo grado.
Come avrete potuto leggere, anche solo in questo articolo relativo alle conclusioni, la condanna di Antonio Logli è frutto di una lettura degli elementi indiziari e delle testimonianze che consegue alla premessa che Roberta Ragusa non possa essere altro che morta, e possa essere solo stata assassinata. Logli dunque e’ stato individuato come unico (potenziale) responsabile di quell’omicidio.
Da notarsi che queste conclusioni vengono raggiunte nel secondo giudizio, nonostante una delle due principali testimonianze contro l’uomo, sia stata riconosciuta come non ‘credibile’, accogliendo quindi le contestazione della difesa.
Resta quindi contro Logli un impianto coerente e credibile, ma fortemente indiziario, con tutti i limiti del caso (indipendentemente dalle opinioni personali di ciascuno di noi ).
Un fatto questo che potrebbe anche fornire importanti argomenti al ricorso in Cassazione da parte dei legali dell’uomo.