A diverse conclusioni perveniva il primo giudice in ordine alla attendibilità del teste C. F.: quest’ultimo ammise di aver mentito allorché raccontò a un gruppo di amici di avere visto la Ragusa la sera della sua sparizione uscire di casa e salire frettolosamente su una macchina guidata da un uomo.
Nel corso della prima audizione egli sostenne che, mentre transitava per via Ulisse Dini, vide fra le ore 00,15 e le ore 00,30 dal cancelletto uscire una donna che salì su un’auto ferma col motore acceso al cui posto di guida si trovava un uomo. Poiché dopo la diffusione della notizia della scomparsa della Ragusa associò questa persona alla vittima, si era deciso a inviare un esposto anonimo ai Carabinieri di San Giuliano Terme. Nella seconda deposizione dell’8 ottobre 2013 affermò che l’auto era un fuoristrada vecchio e molto spartano che poteva corrispondere a quello dal quale, secondo una segnalazione di avvistamento, sarebbe stata vista scendere la Ragusa per entrare in un bar di Porta a Lucca per acquistare una bottiglia d’acqua. Riascoltato in data 28 gennaio 2014 su sua richiesta, il teste asserì di essersi ricordato di altri particolari, e cioè che quella notte transitando della via Ulisse Dini all’incrocio con via Gigli udì l’urlo prolungato di una donna lanciato a suo avviso nel corso di una lite ma non per richiamare l’attenzione.
Rileva il giudice la totale inattendibilità del leste: anzitutto essendo egli pure abitante a pochi passi dalla casa della vittima, era ben strano che non avesse posto subilo in correlazione le due cose, essendo peraltro in servizio presso il corpo dei vigili ciel fuoco di Pisa che aveva coadiuvato l’arma dei Carabinieri nelle ricerche; non si comprende poi perché avesse presentato un esposto anonimo nonostante la sua funzione istituzionale: inoltre egli a differenza di altri dichiaranti non ha mai offerto alcuna possibilità di riscontro delle sue dichiarazioni omettendo di rivelare dove fosse stato e con chi avesse trascorso la serata.
D’altra parte la tesi della donna fuggita con un altro uomo non reggeva alla verifica degli accadimenti dotati di valore probatorio che erano stati accertati in relazione alla parte offesa. Non vi era nessuna traccia di altre relazioni nella vita della Ragusa, né alcuna razionalità nella circostanza, pur ipotetica, che costei, avendo progettato con un presunto amante l’allontanamento di casa, lo avesse fatto in pigiama e senza portare con se né documenti né soldi né altri oggetti necessari.
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